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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1970, n. 1508

Istituzione degli istituti tecnici aeronautici di Catania, Forlì e Roma.

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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-11-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista   la   legge  15  giugno  1931,  n.  889,  sul  riordinamento
dell'istruzione media tecnica;
  Visto  il  regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Visto  l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito   nella   legge   2   giugno   1939,   n.   739,  relativa
all'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
  Considerato che dal 1 ottobre 1968 funzionano di fatto gli istituti
tecnici aeronautici sottoelencati;
  Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione,  di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione
civile, per l'interno e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  ottobre  1968 sono istituite, nelle localita'
sottoindicate,  scuole  aventi  finalita' ed ordinamento speciali che
assumono la denominazione di istituti tecnici aeronautici:
    1) Catania;
    2) Forli';
    3) Roma.