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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. 1507

Istituzione degli istituti tecnici agrari statali di Treviglio e di Villa d'Agri.

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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-11-1971
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduta   la  legge  15  giugno  1931,  n.  889,  sul  riordinamento
dell'istruzione media tecnica;
  Veduto  il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Veduto   il   regio  decreto-legge  21  settembre  1938,  n.  2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente tra l'altro,
norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica;
  Veduto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre
1961,  n.  1222,  relativo  agli orari e ai programmi di insegnamento
negli istituti tecnici;
  Veduta  la  legge  22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei
servizi  di  vigilanza  contabile  e delle carriere del personale non
insegnante  delle  scuole  e  degli  istituti di istruzione tecnica e
professionale e dei convitti annessi;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n.
508,  relativo all'approvazione dei raggruppamenti di materie per gli
istituti tecnici agrari statali;
  Considerato che dal 1 ottobre 1968 funzionano di fatto gli istituti
tecnici agrari statali di Treviglio e di Villa d'Agri;
  Ritenuta l'opportunita' di regolarizzare tali situazioni di fatto;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  decorrere dal 1 ottobre 1968 sono istituiti gli istituti tecnici
agrari statali di Treviglio e di Villa d'Agri.