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LEGGE 14 agosto 1971, n. 815

Modifica dell'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, per quanto concerne la liquidazione dei conti individuali del fondo di previdenza dei collocatori comunali inquadrati nel ruolo organico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 28-10-1971
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961,  n.
1336, e' sostituito dai seguenti: 
  "Per il personale inquadrato nel ruolo dei collocatori comunali, ai
sensi del precedente articolo 9, che ottenga  il  riscatto,  ai  fini
della pensione, del servizio reso a contratto,  su  conforme  domanda
presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
e ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 10, il Fondo  di
previdenza  deve  restituire  allo  Stato  ed  agli   interessati   i
contributi  rispettivamente  versati  durante  il  servizio  reso   a
contratto. 
  Tali contributi devono altresi'  essere  restituiti  dal  Fondo  al
rimanente personale che non abbia chiesto o non ottenga il  riscatto,
subordinatamente  alla  presentazione  di  domanda  certificante   la
rinunzia alla richiesta del riscatto o al  mancato  conseguimento  di
esso. 
  Le  somme  computate  a  titolo  di  interessi  per  effetto  degli
investimenti o comunque acquisite quali sopravvenienze della gestione
speciale  collocatori  comunali,  unitamente   a   quelle   derivanti
dall'aliquota del 4,50 per cento accantonate sui prestiti concessi al
personale, salvo la quota destinata alle  spese  di  amministrazione,
vengono destinate, nei limiti delle  disponibilita',  in  conformita'
della legge 6 dicembre  1965,  n.  1368,  al  riscatto  del  servizio
prestato nella posizione di contrattisti di cui alla legge 16  maggio
1956, n. 562, ai fini della  buonuscita,  secondo  le  modalita'  che
saranno concordate, con apposita convenzione,  fra  l'amministrazione
del Fondo e l'ENPAS entro sei mesi  dalla  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  Ultimata la devoluzione all'ENPAS di cui al  comma  precedente,  le
eventuali eccedenze restano di pertinenza della categoria interessata
e saranno utilizzate secondo  le  modalita'  da  concordarsi  tra  il
Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  la  categoria
stessa. 
  Le  somme  di  cui  trattasi,  quali  redditi  del  fondo  mutuante
nell'attivita' di assistenza creditizia, continuano ad essere  esenti
da ogni imposta conformemente all'articolo 10 della legge 25 novembre
1957, n. 1139, e al disposto del secondo comma dell'articolo  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 14 agosto 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                               COLOMBO - DONAT-CATTIN 
                                                  - FERRARI AGGRADI - 
                                                                PRETI 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO