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LEGGE 25 novembre 1957, n. 1139

Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/1965)
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Testo in vigore dal:  8-12-1957

Art. 10


L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali gode, soltanto per lo speciale servizio relativo all'assistenza creditizia, degli stessi diritti e facilitazioni anche fiscali già riconosciuti al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché dall'articolo unico della legge 3 febbraio 1957, n. 17.
Ai prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al personale statale non di ruolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.