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LEGGE 25 febbraio 1971, n. 110

Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa.

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Testo in vigore dal: 1-4-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  sfera  di  applicazione  dell'articolo 15 della legge 9 ottobre
1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti
il  reddito  prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno
istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:
    1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
    2)  l'imposta  comunale  sulle industrie, i commerci, le arti, le
professioni e la relativa addizionale provinciale;
    3) l'imposta di patente.