LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della citta' e del territorio di Assisi, nonche' per conseguenti opere di interesse igienico e turistico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1971)
Testo in vigore dal: 1-4-1971
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15.

  Allo  scopo di agevolare il trasferimento o il nuovo impianto delle
imprese  artigiane  o  industriali  nelle  zone  prescelte  a termini
dell'articolo   precedente,   sara'   concesso,   alle   imprese  che
istituiranno  in  queste ultime i loro impianti nel periodo di cinque
anni  dalla  presente  legge,  l'esenzione  da  ogni imposta erariale
provinciale  e comunale e relative sovrimposte, per la durata di anni
10 dalla istituzione dell'impianto medesimo.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  25  febbraio 1971, n. 110 ha disposto (con l'art. 1)che "La
sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n.
976,  deve  intendersi  riferita  ai  seguenti  tributi, afferenti il
reddito  prodotto  dalle  imprese  artigiane  o industriali che hanno
istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:
    1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
    2)  l'imposta  comunale  sulle industrie, i commerci, le arti, le
professioni e la relativa addizionale provinciale;
    3) l'imposta di patente".