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LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/1971)
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Testo in vigore dal:  1-4-1971
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Art. 15


Allo scopo di agevolare il trasferimento o il nuovo impianto delle imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte a termini dell'articolo precedente, sarà concesso, alle imprese che istituiranno in queste ultime i loro impianti nel periodo di cinque anni dalla presente legge, l'esenzione da ogni imposta erariale provinciale e comunale e relative sovrimposte, per la durata di anni 10 dalla istituzione dell'impianto medesimo.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 25 febbraio 1971, n. 110 ha disposto (con l'art. 1)che "La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:
1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;
3) l'imposta di patente".