stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 dicembre 1970, n. 1088

Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
nascondi
Testo in vigore dal: 13-9-1975
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Durante   il  periodo  di  ricovero  e  di  cura  ambulatoriale  e'
corrisposta  agli assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di
180  giorni,  un'indennita' giornaliera pari a quella che spetterebbe
in  caso di malattia comune ai lavoratori, assistiti a domicilio e in
costanza  di  rapporto di lavoro, dall'Ente tenuto nei loro confronti
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
  Detta  indennita', da corrispondere anche durante le domeniche e le
festivita',  non  potra'  comunque  essere  inferiore  a  lire  1.200
giornaliere  e  continuera'  ad essere erogata in tale misura minima,
quando  venga  a  cessare  il  trattamento  economico di cui al comma
precedente,   fino   alla   cessazione  del  ricovero  o  della  cura
ambulatoriale.
  L'indennita'  e'  maggiorata  per i familiari, considerati a carico
dei lavoratori assistiti secondo le disposizioni delle leggi vigenti,
di  un  importo  pari  a  quello  degli assegni familiari del settore
industria.
  Ai  familiari  a carico degli assicurati, assistiti con ricovero in
luogo  di  cura o mediante cura ambulatoriale, l'indennita' minima di
lire 1.200 giornaliere e ridotta alla meta'.
  L'indennita'  predetta  di  ricovero o di cura ambulatoriale non e'
dovuta  nei  casi  e  per tutto il periodo in cui il lavoratore abbia
diritto a percepire dal datore di lavoro l'intera retribuzione. ((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La  L. 6 agosto 1975, n.419 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2)
che  "A  decorrere  dal 1 gennaio 1975 e con effetto dal 1 gennaio di
ciascun  anno,  l'indennita'  prevista dall'articolo 1 della legge 14
dicembre  1970,  n. 1088, nonche' la indennita' di cui all'articolo 2
della  legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di
variazione  del  trattamento  minimo  di  pensione a carico del fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
  Per  i familiari a carico degli assicurati nonche' per i pensionati
di  cui  all'articolo  della  presente  legge  e  loro  familiari  le
anzidette indennita' sono dovute in misura ridotta alla meta'".