stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 dicembre 1970, n. 1088

Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-9-1975
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale è corrisposta agli assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di 180 giorni, un'indennità giornaliera pari a quella che spetterebbe in caso di malattia comune ai lavoratori, assistiti a domicilio e in costanza di rapporto di lavoro, dall'Ente tenuto nei loro confronti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Detta indennità, da corrispondere anche durante le domeniche e le festività, non potrà comunque essere inferiore a lire 1.200 giornaliere e continuerà ad essere erogata in tale misura minima, quando venga a cessare il trattamento economico di cui al comma precedente, fino alla cessazione del ricovero o della cura ambulatoriale.
L'indennità è maggiorata per i familiari, considerati a carico dei lavoratori assistiti secondo le disposizioni delle leggi vigenti, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria.
Ai familiari a carico degli assicurati, assistiti con ricovero in luogo di cura o mediante cura ambulatoriale, l'indennità minima di lire 1.200 giornaliere e ridotta alla metà.
L'indennità predetta di ricovero o di cura ambulatoriale non è dovuta nei casi e per tutto il periodo in cui il lavoratore abbia diritto a percepire dal datore di lavoro l'intera retribuzione.
((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 agosto 1975, n.419 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1975 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, l'indennità prevista dall'articolo 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, nonché la indennità di cui all'articolo 2 della legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Per i familiari a carico degli assicurati nonché per i pensionati di cui all'articolo della presente legge e loro familiari le anzidette indennità sono dovute in misura ridotta alla metà".