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DECRETO-LEGGE 30 novembre 1970, n. 870

Attuazione del Regolamento C.E.E. sulla politica agricola comune del tabacco greggio e integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1971, n. 3 (in G.U. 29/01/1971, n.24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1982)
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Testo in vigore dal: 30-1-1971
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  la  coltivazione indigena del tabacco,
approvato  con  regio  decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 13 maggio 1966, n. 303, concernente la istituzione
dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' e l'urgenza di emanare norme
per  l'applicazione  del regolamento (C.E.E.) n. 727/70 del 21 aprile
1970,  relativo  all'attuazione  di  una  organizzazione  comune  dei
mercati nel settore del tabacco greggio;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  la  grazia  e  la  giustizia,  per  il  bilancio  e la
programmazione  economica,  per  il  tesoro,  per  l'agricoltura e le
foreste e per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  monopolio  della  coltivazione,  ((della prima trasformazione))
dell'importazione  e  della  vendita dei tabacchi greggi, di cui alla
legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e
successive modificazioni, e' abolito.
  A  partire  dal  raccolto  della campagna agricola 1970, il tabacco
greggio   e'   sottoposto  alla  organizzazione  comune  dei  mercati
disciplinata dal Regolamento comunitario n. 727/70 del 21 aprile 1970
pubblicato  nella  "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L.
94/1 del 28 aprile 1970.
  Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentite le
amministrazioni  interessate,  saranno  stabilite  le  modalita'  per
l'applicazione  dei  provvedimenti  adottati  dalle Comunita' europee
nell'ambito del Regolamento comunitario di cui al precedente comma.