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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1358

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

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Testo in vigore dal: 13-10-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Camerino,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1 novembre
1959,  n.  1388,  e  modificato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Camerino, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Art. 17. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in giurisprudenza, sono aggiunti i seguenti:
    Diritto bancario;
    Teoria generale del diritto.
  Art. 18. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
  "Lo studente non puo' essere ammesso a sostenere gli esami di:
    Diritto  romano, esegesi delle fonti del diritto romano e diritto
comune,  se  non ha superato quelli di istituzioni di diritto romano,
di storia del diritto romano e di istituzioni di diritto privato;
    Diritto  commerciale, se non ha superato quelli di istituzioni di
diritto privato e di economia politica;
    Diritto   del   lavoro,   legislazione   del   lavoro  e  diritto
dell'economia,  se  non  ha superato quelli di istituzioni di diritto
privato, di economia politica e di diritto costituzionale;
    Diritto  civile,  diritto agrario e diritto privato comparato, se
non  ha  superato  quelli  di  istituzioni  di  diritto  romano  e di
istituzioni di diritto privato;
    Storia  del  diritto  italiano ed esegesi delle fonti del diritto
italiano, se non ha superato quello di storia del diritto romano;
    Scienza  delle  finanze e diritto finanziario, se non ha superato
quello di economia politica;.
    Diritto  amministrativo  e  diritto  internazionale,  se  non  ha
superato quello di diritto costituzionale;
    Procedura penale, se non ha superato quello di diritto penale;
    Diritto  ecclesiastico, diritto processuale civile, diritto della
navigazione e diritto internazionale privato e processuale, se non ha
superato quello di istituzioni di diritto privato;
    Storia del diritto canonico, se non, ha superato quello di storia
del diritto romano".
  Dopo  l'art.  38  sono  aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
alla  istituzione della scuola di perfezionamento, in diritto civile,
annessa alla facolta' di giurisprudenza.

             Scuola di perfezionamento in diritto civile

  Art.  39.  - E' istituita, presso la facolta' di giurisprudenza, la
scuola  di  perfezionamento  in  diritto  civile,  con  l'intento  di
perfezionare gli iscritti negli studi civilistici.
  Essa  promuove  ricerche  scientifiche  sugli  istituti del diritto
civile,   organizza   convegni   di   studio,  seminari,  conferenze,
discussioni e cura pubblicazioni.
  Art.  40.  -  La  scuola  rilascia il diploma di perfezionamento in
diritto civile al termine del corso di studi che ha durata biennale.
  Art.  41.  -  Alla  scuola  di perfezionamento possono iscriversi i
laureati  in  giurisprudenza,  in  economia  e  commercio, in scienze
politiche, in economia marittima e in scienze economiche e bancarie.
  Possono  altresi'  essere iscritti alla scuola gli stranieri dotati
di titoli di studio equivalenti.
  Gli studenti iscritti al terzo e al quarto anno dei corsi di laurea
in  giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in
economia  marittima  e  in  scienze  economiche  e  bancarie  possono
frequentare  come  uditori  i  corsi.  La  frequenza vale a tutti gli
effetti  per  la  durata  del corso di studi di cui all'art. 40. Essi
possono  sostenere  anticipatamente  gli  esami  speciali di cui agli
articoli  42  e  43,  l'esame  di diploma di cui all'art. 44 non puo'
essere  sostenuto  che  dopo  sei mesi dal conseguimento della laurea
richiesta per l'iscrizione di cui al primo comma di questo articolo.
  Art. 42. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

  Obbligatori:
     1) Elementi di diritto commerciale (I anno);
     2) Teoria dei beni (I anno);
     3) Diritto delle persone e delle successioni (biennale);
     4) Diritto delle obbligazioni e dei contratti (biennale);
     5) Esercitazioni pratiche di diritto civile (biennale);
     6) Elementi di diritto del lavoro (II anno);
     7) Tutela dei diritti e processo (II anno);
     8) Diritto civile comparato (II anno).

  Opzionali:
     1) Teoria dell'interpretazione (I anno);
     2) Storia  degli  istituti piu' importanti del diritto civile (I
        anno);
     3) Diritto industriale (I anno);
     4) Diritto agrario (I anno);
     5) Elementi di diritto privato comunitario (I anno);
     6) Diritto della circolazione e dei trasporti (II anno);
     7) Diritto  degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni (II
        anno);
     8) Diritto fallimentare (II anno);
     9) Diritto bancario (II anno);
    10) Diritto internazionale privato (II anno).

  Gli  insegnamenti  biennali comportano un unico esame alla fine del
biennio.
  Art.  43.  -  La  commissione degli esami e' nominata dal direttore
della  scuola ed e' composta dal professore incaricato della materia,
che  la presiede, da un professore della scuola e da un cultore della
materia che funge anche da segretario.
  Risultera'  promosso  il  candidato  che avra' meritato non meno di
diciotto punti su trenta.
  Art.  44.  - E' ammesso all'esame di diploma chi abbia superato gli
esami negli insegnamenti obbligatori ed in tre opzionali.
  L'esame  di diploma si sostiene innanzi ad una commissione composta
dal  preside  della  facolta' di giurisprudenza o da un professore da
lui  delegato,  dal  direttore  e  da tre professori della scuola. Il
candidato  dovra'  presentare  una dissertazione scritta di carattere
originale, che dovra' discutere innanzi alla detta commissione.
  Risultera'  promosso  il  candidato  che avra' meritato non meno di
trenta punti su cinquanta.
  Art.  45.  -  La  direzione  della  scuola  e'  attribuita per ogni
triennio  dal  consiglio  di  facolta'  ad un professore ufficiale di
diritto  civile o di materia affine, anche di altra universita'. Egli
e'  coadiuvato  dal  consiglio  della  scuola composto dai professori
della  scuola  stessa  e dagli iscritti alla scuola in regola con gli
esami obbligatori.
  Art  46.  -  Gli incarichi d'insegnamento, annuali o biennali, sono
conferiti  dal  consiglio di facolta' su proposta del direttore della
scuola,  con  l'approvazione del senato accademico e del consiglio di
amministrazione  dell'Universita' di Camerino a docenti, professori o
assistenti,  e  a  cultori  delle materie indicate nel programma o di
materie ad esse affini.
  Art.  47. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le tasse,
soprattasse e contributi secondo quanto e' stabilito per gli studenti
della  facolta'  di giurisprudenza e la tassa di diploma nella misura
di  L.  6000  ai  sensi  dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n.
1551.  Sono  tenuti  altresi'  a  pagare un contributo speciale nella
misura   che   sara'   determinata   annualmente   dal  consiglio  di
amministrazione,  previo  parere  della  facolta',  su  proposta  del
consiglio della scuola.
  Art.  48.  -  Il  numero  massimo  di  iscritti  alla  scuola e' di
cinquanta  per  ogni  anno  di  corso. Iscrizioni in numero superiore
possono  essere  ammesse  eccezionalmente  su  parere  favorevole del
direttore della scuola.
  L'ammissione  e'  decisa  dal  consiglio  della scuola a seguito di
concorso per titoli ed esami.
  Art.  49.  -  La  scuola,  oltre  che  con  i contributi ordinari e
straordinari  dell'universita',  puo'  essere  finanziata  attraverso
lasciti e donazioni di enti e di privati.
  La  scuola  puo'  istituire borse di studio e premi scientifici che
verranno  assegnati in seguito a concorso, con le modalita' stabilite
dal consiglio di scuola.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1969

                               SARAGAT

                                                      FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 settembre 1970
  Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 104. - GRECO