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LEGGE 3 luglio 1970, n. 504

Norme per gli appalti di opere pubbliche mediante esperimento di gara con offerte in aumento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-7-1970 al: 3-6-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le gare per l'aggiudicazione di lavori a totale carico dello Stato od eseguiti con il contributo od il concorso dello Stato, esperite nei modi previsti dall'articolo 73, lettere b) e c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'articolo 5 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, ed andate deserte, possono essere rinnovate con ammissione di offerte in aumento.
Le nuove gare sono espletate entro 60 giorni da quelle andate deserte o dall'entrata in vigore della presente legge se la gara andata deserta sia stata espletata in data precedente.
Il limite massimo di aumento che non deve essere oltrepassato per potersi procedere all'aggiudicazione è indicato in una scheda segreta, nei modi previsti dagli articoli 75 e 76 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
L'aggiudicazione è effettuata a favore dell'impresa che abbia offerto l'aumento minore.