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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1327

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano.

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Testo in vigore dal: 11-7-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto   dell'Istituto  universitario  di  lingue  e
letterature  straniere di Milano approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'istituto anzidetto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Istituto  universitario  di  lingue e letterature
straniere  di  Milano  approvato  con  il  decreto  sopraindicato  e'
modificato   nel   senso   che  gli  articoli  20,  21,  23  relativi
all'ordinamento   degli  studi  del  corso  di  laurea  in  lingue  e
letterature straniere sono abrogati e sostituiti dai seguenti, mentre
restano invariati gli articoli 19, 22 e 24.
  Art.  20.  -  Gli  insegnamenti  si  distinguono  in fondamentali e
complementari.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
    2)   Una   lingua   e  letteratura  straniera  (quadriennale)  da
scegliersi  tra:  francese,  inglese,  tedesco,  spagnolo o qualsiasi
altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea;
    3)  Una  seconda  lingua  e  letteratura straniera (triennale) da
scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea;
    4) La filologia afferente la lingua scelta come quadriennale;
    5) Glottologia;
    6) Storia moderna e contemporanea;
    7) Geografia, soprattutto antropica.
  Sono  insegnamenti  complementari:  tutti  quelli  impartiti  nella
facolta'  di  lingue,  di  lettere  e  filosofia,  di  magistero,  di
giurisprudenza e di scienze politiche.
  Inoltre:    relazioni    pubbliche,    relazioni    umane,   teoria
dell'informazione,   ricerca  operativa,  principi  e  tecnica  delle
applicazioni  meccanografiche  ed  elettroniche. Lingua e letteratura
latina;  una  materia  filosofica;  storia dell'arte; didattica delle
lingue moderne.
  Lo studente dovra' seguire, superando il relativo esame di ciascuno
di  essi,  tre  insegnamenti scelti fra le discipline insegnate nella
facolta'.

                                ESAMI

  Art.   21.  -  Gli  esami  delle  lingue  straniere  (fondamentali)
consistono in prove scritte ed in prove orali.
  Le  prove  scritte di lingua consistono: per il 1° e per il 2° anno
in  una  prova di dettato ed in una prova di traduzione dall'italiano
nella  lingua  straniera,  oppure  in  una  composizione nella lingua
straniera.
  Le prove scritte del 3° anno consistono in una prova di dettato, in
una  traduzione  dall'italiano  nella  lingua  straniera  ed  in  una
composizione nella lingua straniera.
  Le prove scritte del 4° anno consistono in una prova di dettato, in
una  traduzione  dall'italiano  nella  lingua  straniera  ed  in  una
composizione di cultura generale nella lingua straniera.
  Le prove orali di lingua vertono sul programma svolto nell'anno.
  Esami  di  italiano.  Gli esami di italiano consistono in due prove
orali  (uno per ciascun anno di corso) ed una prova scritta, che puo'
essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso.
  Gli  esami  di  didattica  delle  lingue  moderne  comportano prove
pratiche  consistenti  nello  svolgimento di una lezione per ciascuna
lingua.
  Tutti gli altri esami sono orali.
  L'esame  di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua
scelta come quadriennale.
  Il  consiglio di facolta' puo', con motivate deliberazioni, rendere
obbligatoria  una  o  due  delle  materie  complementari. Esso potra'
inoltre  consentire  che lo studente in luogo dell'insegnamento della
seconda  lingua  (triennale),  possa  seguire gli insegnamenti di una
lingua biennale e di una annuale.
  Art.  23.  -  Superati tutti gli esami fondamentali e complementari
previsti  dal  piano  degli  studi,  lo  studente  deve presentare un
elaborato  scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di
cui  abbia superato gli esami, nel quadro della civilta' della lingua
quadriennale.
  Tale elaborato sara' discusso dinanzi ad una commissione di docenti
(esame di laurea).

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1969

                               SARAGAT

                                                      FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1970
  Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 32. - CARUSO