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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. 1326

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-7-1970
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di  Roma,  approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n.  1350  e  modificato  con  regio
decreto 26 ottobre 1939, n. 1734; 
e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Art. 113, relativo al corso di laurea in farmacia e' integrato  con
il seguente comma: 
  "L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due  esami
distinti alla fine di ciascun anno di corso". 
  Art. 144, relativo all'esame di laurea in architettura e'  abrogato
e sostituito dal seguente: 
  "L'esame di laurea consiste in un colloquio  sull'attivita'  svolta
durante il corso di studi e nella discussione della  tesi,  la  quale
riguarda una ricerca progettuale che  necessariamente  implica  anche
l'elaborazione d'un progetto. 
  Per sostenere gli esami il candidato deve presentare  richiesta  al
preside, fin dall'inizio del quarto anno di corso  e  non  oltre  sei
mesi  prima  dell'appello  prescelto,  indicando  fra  i   professori
ufficiali il relatore o i relatori. 
  Il consiglio di facolta' esamina la domanda, designa il relatore  o
i relatori; questi d'accordo con il candidato, definiscono  il  tema,
ne seguono lo sviluppo, consigliando eventuali correlatori esterni, e
ne  garantiscono  l'originalita'  e   la   validita'   davanti   alla
commissione giudicatrice". 
  Dopo l'art. 377, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti  nuovi  articoli,
relativi alla istituzione della  scuola  speciale  di  ricerca  e  di
applicazione  per  assistenti  educatori   di   comunita'   educative
speciali. 
 
Scuola speciale di ricerca e di applicazione per assistenti educatori
                   di comunita' educative speciali 
                  (Scuola diretta a fini speciali) 
 
  Art. 378. -  Presso  l'istituto  di  pedagogia  della  facolta'  di
magistero dell'Universita' di Roma, e' istituita una scuola  speciale
di ricerca e di applicazione per assistenti  educatori  di  comunita'
educative speciali ai sensi dell'art. 20, terzo comma, lettera a) del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. 
  Art.  379.  -  La  scuola  ha  lo  scopo  di  formare,   attraverso
un'autentica  integrazione  personale  di  dati  teorici,  tecnici  e
sperimentali,  giovani  che,  professionalmente  preparati   per   la
educazione di fanciulli  adolescenti  e  giovani,  qualunque  sia  la
natura  ed  il  grado  del  loro  disadattamento,  sia  in  comunita'
educative come nell'ambiente naturale, siano in  grado  di  assolvere
compiti di animazione sociale e di assumere responsabilita' direttive
in  seno   alle   comunita'   stesse   o   in   seno   ad   organismi
assistenziali-educativi. 
  Un centro studi provvede alla documentazione  e  alla  ricerca  per
assicurare un efficace funzionamento della scuola. La scuola rilascia
il  diploma  di  assistente  educatore,  attestati  di  idoneita'   e
attestati di qualificazione speciale. 
  Art. 380. - La scuola e' diretta  dal  direttore  dell'istituto  di
pedagogia della facolta' di magistero. In mancanza di esso o in  caso
di impedimento non temporaneo, il consiglio della facolta'  affidera'
la  direzione  della  scuola  ad  altro  professore  di  ruolo  della
facolta'. 
  Il direttore e' coadiuvato dal direttore dei corsi ed assistito dal
consiglio della scuola; in caso di assenza o  impedimento  temporaneo
il direttore e' sostituito dal vice direttore da lui designato. 
  Art. 381. - Il consiglio della scuola e' composto dal direttore dei
corsi e dai docenti  della  scuola.  Le  deliberazioni  di  carattere
tecnico riguardanti la formazione professionale degli  allievi,  sono
adottate   con    l'intervento    di    un    componente    designato
dall'Associazione professionale degli educatori (A.N.E.G.I.D.)  e  di
non piu' di sette membri designati  da  amministrazioni  pubbliche  e
private interessate alla formazione degli educatori. 
  Art. 382. - Il consiglio e' convocato dal direttore, esso  ratifica
la designazione del vice direttore; determina i corsi  e  i  relativi
piani di studi,  fissa  il  calendario;  delibera  sulle  domande  di
iscrizione e sul prolungamento di questa;  affida  la  direzione  dei
corsi a un cultore di discipline affini, docente o meno della  scuola
purche' abbia acquisito  esperienze  professionali  nella  educazione
specializzata; sceglie  i  monitori  per  l'assistenza  ai  tirocini,
esperti di educazione specializzata provvisti di norma del diploma di
assistente educatore, delibera su  ogni  altra  questione  di  natura
didattica e disciplinare; formula  proposte  per  la  concessione  di
borse e assegni agli studenti bisognosi  e  meritevoli  e  per  altre
questioni di  ordine  amministrativo  e  finanziario  riguardanti  la
scuola. 
  Art. 383. - La scuola si articola  in  corsi  di  formazione  della
durata di due anni.  La  varieta'  e  l'orientamento  dei  corsi,  la
distribuzione degli insegnamenti tra i due anni di ciascun corso sono
stabiliti dal consiglio della scuola. 
  Possono essere ammessi coloro che siano in possesso di un titolo di
scuola media superiore. 
  L'ammissione  e'  subordinata  al  superamento  di  prove  atte   a
permettere  una  valutazione  delle  attitudini  del   candidato   ad
esercitare la professione ed a trarre profitto dalla  formazione.  Il
limite numerico sara' fissato dal consiglio della scuola. 
  Agli studenti fuori corso puo' essere consentito  il  prolungamento
dell'iscrizione per un periodo che non superi  la  durata  del  corso
stesso. 
  Gli esami sostenuti  nei  corsi  universitari  per  le  materie  di
insegnamento della scuola, possono essere convalidati. 
  Art. 384. - La scuola puo' anche organizzare corsi di  preparazione
per educatori, in attivita' di servizio  e  corsi  di  qualificazione
speciale per educatori gia' in possesso  del  diploma  speciale.  Gli
insegnamenti della scuola hanno carattere teorico e tecnico pratico. 
  Sono insegnamenti teorici dei corsi di formazione: 
    1) Antropologia culturale; 
    2) Etica professionale; 
    3) Psicologia dell'eta'  evolutiva  con  elementi  di  psicologia
generale; 
    4) Psicologia sociale con elementi di psicologia dinamica; 
    5) Pedagogia generale e teoria della scuola; 
    6) Pedagogia speciale; 
    7) Sociologia; 
    8) Auxologia; 
    9) Igiene; 
    10) Igiene mentale; 
    11) Istituzioni di diritto pubblico. 
  Sono insegnamenti tecnici e pratici dei corsi di formazione: 
    1) Tecniche educative ed organizzative della vita in istituto; 
    2) Seminari di cultura generale; 
    3) Ricerche sociali e studio dell'ambiente; 
    4) Attivita' di gruppo; 
    5) Tirocinio professionale. 
  Art. 385. - Gli incarichi di insegnamento  sono  conferiti,  previa
proposta del  direttore  della  scuola,  a  docenti  anche  di  altre
facolta'  e  ad  esperti  della  materia.  L'assistenza  ai  tirocini
professionali e' curata da monitori ed  e'  affidata  ad  esperti  di
educazione specializzata; l'attivita' dei monitori e' coordinata  dal
titolare dell'insegnamento di tirocinio professionale. 
  I singoli insegnamenti sono svolti, di regola, lungo l'intero  anno
scolastico; il consiglio della scuola  stabilisce  di  anno  in  anno
quali insegnamenti possono essere svolti in un  semestre  o  mediante
seminari. 
  Art. 386. - Per il conseguimento del diploma  o  dell'attestato  di
qualificazione speciale, lo studente deve  aver  seguito  i  corsi  e
superato i relativi esami e prove pratiche.  L'esame  consiste  nella
discussione su una dissertazione scritta  connessa  all'attivita'  di
studio di ricerca e di applicazione svolta dal candidato  durante  la
frequenza della scuola. 
  La commissione di esame e' composta dal direttore della scuola o da
altro professore di ruolo della  facolta'  da  lui  delegato  che  la
presiede, e da sei docenti della  scuola  stessa  di  cui  tre  degli
insegnamenti tecnico pratici. 
  Gli iscritti alla scuola sono  tenuti  al  versamento  annuo  delle
tasse, sopratasse e contributi  nella  misura  prevista  dalla  legge
vigente per gli studenti della facolta' di magistero. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 23 settembre 1969 
 
                               SARAGAT 
 
                                                      FERRARI AGGRADI 
 
Visto, il Guardasigilli: GAVA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1970 
  Atti del Governo, registro 236, foglio n. 31. - CARUSO