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LEGGE 30 maggio 1970, n. 361

Passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei monopoli di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-7-1970 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Gli operai, uomini e donne, assunti per lavori di carattere stagionale delle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in servizio per qualsiasi periodo nel 1960 e negli anni successivi e che negli ultimi due anni abbiano lavorato oltre 200 giorni in ciascun anno, sono inquadrati nel ruolo del personale permanente delle agenzie coltivazioni e manifatture sino al loro totale assorbimento, attraverso concorsi che saranno localmente banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dalle agenzie e manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265.
L'assenza dal servizio per comprovata malattia è considerata come presenza al lavoro.
Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli interessati debbono presentare, a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, apposita domanda alla Direzione generale monopoli di Stato e non devono avere superato il 45° anno di età al 1 gennaio 1960.
I concorsi presso le agenzie saranno indetti ed espletati prima dei concorsi presso le manifatture.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1970

SARAGAT RUMOR - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE