stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1280

Norme relative alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri della C.E.E.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  8-5-1970 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;
Visto il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1018/68 emanato il 19 luglio 1968 concernente la costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada fra Stati membri;
Visto il regolamento n. 1224/68 emanato dalla commissione delle Comunità europee in data 9 agosto 1968 che stabilisce i modelli di autorizzazione comunitaria e i formulari per ottenere informazioni statistiche circa l'utilizzazione delle autorizzazioni comunitarie di cui al citato regolamento n. 1018/68 del 19 luglio 1968;
Sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


In applicazione del regolamento n. 1018 del 19 luglio 1968 del consiglio delle Comunità europee relativo alla costituzione di un contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee del 23 luglio 1968, le imprese munite di autorizzazione al trasporto per conto di terzi sul territorio nazionale possono essere autorizzate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ad effettuare trasporti stradali di merci tra gli Stati membri della Comunità nei limiti del contingente annuale, alle condizioni e secondo le norme previste dallo stesso regolamento.