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LEGGE 19 febbraio 1970, n. 75

Modificazioni ed integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernenti il rinvio e la dispensa dal servizio di leva per i cittadini che prestino servizio volontario civile in Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 31-3-1970
al: 31-12-1971
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1  della  legge 8 novembre 1966, n. 1033, e' sostituito
dal seguente:
  "Il  Ministro  per  la  difesa  ha  facolta',  in tempo di pace, di
concedere  il  rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla
leva  che, in possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la
loro  opera  in  Paesi  in via di sviluppo fuori d'Europa, a scopo di
servizio  volontario  civile  e  per  la  durata  di  almeno due anni
continuativi, ivi compreso un periodo di licenza di 45 giorni".