stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 febbraio 1970, n. 75

Modificazioni ed integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernenti il rinvio e la dispensa dal servizio di leva per i cittadini che prestino servizio volontario civile in Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-3-1970 al: 31-12-1971
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:
"Il Ministro per la difesa ha facoltà, in tempo di pace, di concedere il rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla leva che, in possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la loro opera in Paesi in via di sviluppo fuori d'Europa, a scopo di servizio volontario civile e per la durata di almeno due anni continuativi, ivi compreso un periodo di licenza di 45 giorni".