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LEGGE 19 dicembre 1969, n. 1008

Modifica alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 22-1-1970
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Con   decreti   del   Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanita', sentito il
Comitato  nazionale  per  l'energia  nucleare,  puo'  essere disposto
l'esonero  dalla  denuncia  e  dalle  autorizzazioni prescritte dalla
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per la detenzione, il commercio e il
trasporto  di  modiche quantita' di materie fissili speciali, materie
prime   fonti  nonche'  altre  materie  radioattive,  ferma  restando
l'osservanza  delle prescrizioni per la tutela dei lavoratori e delle
popolazioni  contro  i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti
dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.
  Per materie prime fonti si intendono le materie grezze e i minerali
definiti  nell'articolo  197 del Trattato che istituisce la Comunita'
europea  per  l'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957,
n. 1203.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 dicembre 1969

                               SARAGAT

                                                      RUMOR - MAGRI -
                                                            RIPAMONTI

Visto, il Guardasigilli: GAVA