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LEGGE 19 dicembre 1969, n. 973

Ammortamento delle spese effettive per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento della ferrovia del Renon in base alla legge 2 agosto 1952, n. 1221.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1970 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la società "Ferrovia del Renon" le cui linee sono state ammesse a fruire delle provvidenze disposte dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, ed i cui piani di ammodernamento hanno implicato la costruzione ex novo della funivia "Bolzano-Soprabolzano", il piano finanziario già istituito per la prima revisione della sovvenzione annua di esercizio è da integrare con effetto dal 1 luglio 1968, della quota annua di ammortamento e interessi della maggiore spesa effettivamente sostenuta sia per i lavori di ammodernamento e provviste che per i conseguenti oneri per interessi maturati sul relativo finanziamento, nonché dei maggiori oneri, comunque rimasti a carico della concessionaria connessi con le operazioni finanziarie di capitalizzazione di quote di sovvenzione già effettuate ai sensi delle norme in vigore.
I maggiori oneri derivanti da successive analoghe operazioni sono invece da ammortizzare in sede di istituzione del piano finanziario relativo alla seconda revisione della sovvenzione.