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LEGGE 26 novembre 1969, n. 936

Integrazione dello stanziamento di cui alle leggi 25 aprile 1957, n. 309 e 4 febbraio 1967, n. 27, per la costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma.

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Testo in vigore dal: 2-1-1970
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'autorizzazione  di  spesa prevista dalle leggi 25 aprile 1957, n.
309,  e  4  febbraio 1967, n. 27, per quanto concerne i nuovi edifici
giudiziari di Roma, e' aumentata di lire 6 miliardi.