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LEGGE 13 novembre 1969, n. 933

Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, recante norme integrative al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante nelle scuole reggimentali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-1-1970 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

L'art. 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, deve interpretarsi nel senso che al concorso previsto in detta norma sono ammessi gli insegnanti ivi indicati indipendentemente dal limite di età.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1969

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