LEGGE 13 novembre 1969, n. 933

Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, recante norme integrative al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante nelle scuole reggimentali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 2-1-1970
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'art.  2,  primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, deve
interpretarsi  nel senso che al concorso previsto in detta norma sono
ammessi  gli  insegnanti ivi indicati indipendentemente dal limite di
eta'.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 novembre 1969

                               SARAGAT

                                              RUMOR - FERRARI AGGRADI
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA