LEGGE 7 ottobre 1969, n. 748

Norme integrative dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 22-11-1969
al: 7-8-1970
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  disposto  dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, si
applica  anche  agli  insegnanti  che  siano forniti del requisito di
almeno   un   anno  di  insegnamento  compiuto  a  partire  dall'anno
scolastico  1961-62  con qualifica non inferiore a "buono", e abbiano
conseguito  l'abilitazione  in  sessioni di esame indette entro il 10
agosto 1967.
  Coloro  che  abbiano  i  requisiti  di  servizio  di  cui  al comma
precedente  e  conseguano  l'abilitazione a seguito della sessione di
esame  indetta  con  decreto  ministeriale  15  agosto  1968,  la cui
validita'  viene  estesa alla scuola media secondo le norme stabilite
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1968,  n.  1129,  saranno  inclusi, ai fini dell'immissione in ruolo,
nelle  graduatorie  nazionali previste dall'articolo 7 della legge 25
luglio 1966, n. 603.
  Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a consentire,
con  propria  ordinanza,  a  coloro  che  abbiano  inoltrato regolare
domanda   per   essere   ammessi   a   sostenere  le  prove  previste
dall'articolo  7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, la presentazione
dei  documenti  attestanti  i  titoli  di  servizio  acquisiti  anche
successivamente  alla  data  del  15  febbraio  1968,  ai  fini della
relativa  valutazione  per l'inserimento nelle graduatorie menzionate
nel comma precedente.