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LEGGE 7 ottobre 1969, n. 742

Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/2015)
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Testo in vigore dal:  6-11-1969 al: 20-2-1985
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.