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LEGGE 1 ottobre 1969, n. 679

Semplificazione delle procedure catastali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1982)
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Testo in vigore dal:  4-11-1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano)


L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a provvedere alla sostituzione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano con nuovi atti idonei alla elaborazione meccanografica.
Il tipo, la forma e le caratteristiche dei nuovi atti saranno approvati con decreto del Ministro per le finanze.