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LEGGE 23 giugno 1969, n. 314

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1968. (Secondo provvedimento).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/09/1969)
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Testo in vigore dal: 12-7-1969
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per   l'anno   finanziario   1968,   le   somme   da  corrispondere
all'Amministrazione   delle   poste   e   dei   telegrafi,  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in relazione alle
prestazioni  dalla  stessa  effettuata  per  conto di Amministrazioni
dello   Stato,   sono  stabilite  nell'importo  complessivo  di  lire
1.500.000.000,   inscritto   al  capitolo  n.  3221  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero del tesoro.