LEGGE 25 aprile 1961, n. 355

Abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
Testo in vigore dal: 4-6-1961
                               Art. 3.

  Sono  abrogate  tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle
poste  e  delle telecomunicazioni e' tenuta ad effettuare a titolo in
tutto  o  in  parte gratuito prestazioni per conto di Amministrazioni
dello Stato o di Enti ed Istituti.
  La  specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione
il  disposto del precedente comma, nonche' la disciplina dei relativi
rapporti  ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti
dalle  Amministrazioni  statali  interessate,  saranno effettuate con
decreto  del  Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del
Ministro  per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il
Ministro per il tesoro.
  Per  i  servizi  resi  dall'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni     ad    Enti    ed    Istituti,    il    rimborso
all'Amministrazione  delle  poste e delle telecomunicazioni dei costi
da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sara' regolato in base a
speciali  convenzioni annuali con gli Enti ed Istituti medesimi, rese
esecutive  mediante  decreti  del  Ministro  per  le  poste  e per le
telecomunicazioni.
  Sui  problemi  relativi alla determinazione dei costi da rimborsare
ai   sensi  dei  precedenti  commi,  e'  sentito  il  parere  di  una
Commissione  nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta  del  Ministro  per  le  poste e per le telecomunicazioni di
concerto con quelli per il bilancio e per il tesoro, presieduta da un
magistrato  del  Consiglio  di  Stato,  designato  dal Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  e composta di un funzionario del Ministero
del   bilancio,  un  funzionario  del  Ministero  del  tesoro  e  due
funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.