LEGGE 21 marzo 1969, n. 99

Provvidenze per il comune di Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 25-4-1969
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi
dell'articolo  1  della  legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di
concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in
dipendenza  delle  esigenze  cui  deve  provvedere  quale  sede della
capitale   della   Repubblica,   e'  elevato  a  decorrere  dall'anno
finanziario 1969 a lire dieci miliardi.