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LEGGE 21 marzo 1969, n. 99

Provvidenze per il comune di Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-4-1969 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è elevato a decorrere dall'anno finanziario 1969 a lire dieci miliardi.