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LEGGE 21 marzo 1969, n. 98

Varianti all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  25-4-1969 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

All'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, quale risulta modificato dall'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 813, sono apportate le seguenti varianti:
a) nel primo comma, la dizione: "il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi, presidente" è sostituita dalla seguente: "il direttore generale del personale militare della Marina o, per sua delega, l'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello in servizio permanente effettivo più anziano destinato alla Direzione generale, presidente";
b) nel terzo comma, la dizione: "il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi" è sostituita dalla seguente: "il direttore generale del personale militare della Marina";
c) nell'ultimo comma, le parole: "presieduta dal direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi" sono soppresse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1969

SARAGAT RUMOR - GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA