stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 marzo 1969, n. 98

Varianti all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 25-4-1969
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  All'articolo 56 del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
riguardanti l'ordinamento del  Corpo  equipaggi  militari  marittimi,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931,  n.  914,  quale  risulta
modificato dall'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n.  813,  sono
apportate le seguenti varianti: 
    a) nel primo comma, la dizione: "il direttore generale del  Corpo
equipaggi  militari  marittimi,  presidente"  e'   sostituita   dalla
seguente: "il direttore generale del personale militare della  Marina
o, per sua delega, l'ufficiale ammiraglio o capitano di  vascello  in
servizio permanente effettivo piu' anziano destinato  alla  Direzione
generale, presidente"; 
    b) nel terzo comma, la dizione: "il direttore generale del  Corpo
equipaggi militari  marittimi"  e'  sostituita  dalla  seguente:  "il
direttore generale del personale militare della Marina"; 
    c)  nell'ultimo  comma,  le  parole:  "presieduta  dal  direttore
generale del Corpo equipaggi militari marittimi" sono soppresse. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 21 marzo 1969 
 
                               SARAGAT 
 
                                                RUMOR - GUI - COLOMBO 
 
Visto, il Guardasigilli: GAVA