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LEGGE 21 marzo 1969, n. 92

Norme per il decentramento di alcune competenze della Amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-4-1969 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le attribuzioni spettanti al Ministro per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, in ordine alla determinazione dei criteri di ripartizione per territorio e per categorie di alloggio delle quote di riserva relative agli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, delle province e dei comuni, sono trasferite ai provveditori alle opere pubbliche anche per quanto riguarda gli alloggi riservati o costruiti a favore dei profughi.
Resta attribuita al Ministro per i lavori pubblici la determinazione della quota di riserva nei confronti degli alloggi di proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.