stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 marzo 1969, n. 79

Proroga, con modificazioni, della legge 26 giugno 1965, n. 809, riguardante la facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 23-4-1969
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'efficacia  della  legge 26 giugno 1965, n. 809, e' prorogata fino
al 31 dicembre 1973.
  Con  effetto  del  1  gennaio  1969, l'ultimo comma dell'articolo 2
della legge predetta e' sostituito dal seguente: "Il compenso mensile
per   ciascun   incarico   non   puo'   superare  la  somma  di  lire
centoventimila".