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LEGGE 10 marzo 1969, n. 79

Proroga, con modificazioni, della legge 26 giugno 1965, n. 809, riguardante la facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  23-4-1969 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, è prorogata fino al 31 dicembre 1973.
Con effetto del 1 gennaio 1969, l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge predetta è sostituito dal seguente: "Il compenso mensile per ciascun incarico non può superare la somma di lire centoventimila".