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LEGGE 31 gennaio 1969, n. 14

Finanziamento del secondo censimento generale della agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-3-1969
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  indetti  il  secondo  censimento  generale della agricoltura,
l'undicesimo  censimento  generale  della  popolazione  e  il  quinto
censimento generale dell'industria e del commercio.
  Il  secondo  censimento  dell'agricoltura  avra'  luogo  tra  il 15
ottobre   e  il  15  novembre  1970;  l'undicesimo  censimento  della
popolazione  e  il  quinto censimento della industria e del commercio
avranno luogo congiuntamente nel mese di ottobre 1971.
  Le  norme  di  esecuzione dei censimenti di cui ai commi precedenti
saranno  stabilite  con  appositi regolamenti da emanarsi con decreti
del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per
la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica,
per  l'agricoltura  e  le  foreste  e per l'industria, il commercio e
l'artigianato.