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LEGGE 31 gennaio 1969, n. 14

Finanziamento del secondo censimento generale della agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-3-1969 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono indetti il secondo censimento generale della agricoltura, l'undicesimo censimento generale della popolazione e il quinto censimento generale dell'industria e del commercio.
Il secondo censimento dell'agricoltura avrà luogo tra il 15 ottobre e il 15 novembre 1970; l'undicesimo censimento della popolazione e il quinto censimento della industria e del commercio avranno luogo congiuntamente nel mese di ottobre 1971.
Le norme di esecuzione dei censimenti di cui ai commi precedenti saranno stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato.