LEGGE 19 novembre 1968, n. 1235

Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960 adottati a Londra il 30 novembre 1966.

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Testo in vigore dal: 3-1-1969
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato ad accettare gli
emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita  umana  in  mare  del  17  giugno  1960, adottati a Londra il 30
novembre 1966.