LEGGE 6 novembre 1968, n. 1186

Interventi in favore del teatro di prosa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 15-12-1968
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La quota del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20
febbraio  1948,  n.  62,  destinata  alle  manifestazioni teatrali di
prosa,  e' aumentata - per l'esercizio finanziario 1968 - della somma
di lire 400.000.000.
  La  somma di cui al precedente comma potra' essere utilizzata anche
per erogazioni a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione
ed  incremento  del  teatro  drammatico  e  della  cultura  teatrale,
promosse  od  organizzate  da  enti  pubblici, istituti universitari,
comitati ed associazioni culturali e di categoria.