LEGGE 29 luglio 1968, n. 857

Provvedimenti a favore delle aziende agricole colpite dalla siccita' verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 16-8-1968
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  favore  dei  produttori  agricoli, con preferenza ai coltivatori
diretti  che,  a  causa  della  eccezionale siccita' verificatasi dal
dicembre 1967 al luglio 1968, abbiano subito perdite nelle produzioni
in  misura  tale da compromettere il loro bilancio economico, possono
essere concessi i prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777 al
tasso dello 0,50 per cento, per l'acquisto di foraggi, mangimi e
  lettimi   e  per  altre  occorrenze  relative  all'allevamento  del
  bestiame.
Detti prestiti, che debbono avere ammortamento quinquennale,
saranno  corrisposti  per  l'intero  ammontare del prezzo di acquisto
riconosciuto  ammissibile  con addebito ai mutuatari del 60 per cento
del prezzo stesso.