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LEGGE 2 aprile 1968, n. 526

Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-5-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, è sostituito dal seguente:
"I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori sono approvati con decreto dell'ingegnere capo del genio civile, sentito il comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 100 milioni; con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo e il competente comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 500 milioni; con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la commissione impianti sportivi del CONI, quando la spesa sia superiore ai 500 milioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT MORO - MANCINI - CORONA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE