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LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

Ordinamento della scuola materna statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal:  7-5-1968 al: 8-1-1969
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Caratteri e finalità della scuola materna statale)


La scuola materna statale, che accoglie i bambini nell'età prescolastica da tre a sei anni, è disciplinata dalle norme della presente legge.
Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
L'iscrizione è facoltativa; la frequenza gratuita.