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LEGGE 12 marzo 1968, n. 410

Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/1971)
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Testo in vigore dal:  3-5-1968 al: 15-1-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali i seguenti contributi:
a) contributo di lire 3.200 sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonché sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative;
b) contributo di lire 500 da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza avanti gli uffici fiscali sia della finanza erariale che locale, di lire 2.000 su ogni delega o mandato di rappresentanza davanti alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado, nonché davanti alle giunte provinciali amministrative;
c) contributo di lire 2.000 per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative.