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LEGGE 12 marzo 1968, n. 410

Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/1971)
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Testo in vigore dal: 16-1-1971
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  dovuti  alla  Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a
favore   degli  avvocati  e  procuratori,  alla  Cassa  nazionale  di
previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e alla
Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri
e periti commerciali i seguenti contributi:
    a)  contributo  di  lire  3.200 sugli atti che vengono depositati
presso  le  cancellerie  commerciali  dei  tribunali  e sui documenti
rilasciati   dalle  stesse,  nonche'  sulle  copie  di  tali  atti  e
documenti,  riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo
2195  del  codice  civile,  escluse in ogni caso dall'obbligo di tale
contribuzione   le   societa'   cooperative;  ((detto  contributo  va
applicato   sia  sul  bilancio  che  si  deposita,  sia  sul  verbale
dell'assemblea che lo accompagna));
    b) contributo di lire 500 da corrispondersi da ogni procuratore o
avvocato,   da  ogni  dottore  commercialista,  ragioniere  o  perito
commerciale  su  ogni  delega di rappresentanza ((relativa a ciascuna
imposta  e per ciascun periodo di imposta)) avanti gli uffici fiscali
sia della finanza erariale che locale, di lire 2.000 su ogni delega o
mandato di rappresentanza ((relativi a ciascuna imposta e per ciascun
periodo  di  imposta))  davanti  alle  commissioni tributarie di ogni
ordine   e   grado,   nonche'   davanti   alle   giunte   provinciali
amministrative;
    c)  contributo  di  lire  2.000 per la vidimazione iniziale e per
quelle  annuali  su  ciascuno  dei libri la cui tenuta e' considerata
obbligatoria  per  legge  e  dei  libri  ausiliari  prescritti per le
imprese  di  cui all'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni
caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative.