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LEGGE 12 marzo 1968, n. 326

Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/2011)
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Testo in vigore dal:  24-4-1968 al: 20-6-2011
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità della legge)


L'intervento pubblico ordinario inteso a conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e di equilibrato sviluppo territoriale e settoriale della ricettività alberghiera e turistica, fissati dal programma economico nazionale, nonché dai piani poliennali di coordinamento previsti rispettivamente per il Mezzogiorno e le zone depresse e montane del centro-nord, dalle leggi 26 giugno 1965, n. 717, e 22 luglio 1966, n. 614, è regolato dalle disposizioni della presente legge.