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LEGGE 14 marzo 1968, n. 292

Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-4-1968 al: 9-12-1994
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei lavori pubblici, competente - a norma del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 - ad eseguire opere edilizie per conto dello Stato, è autorizzato a provvedere, assumendo l'onere relativo sui fondi del proprio bilancio:
a) ai lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro ed impianto di apparecchiature tecniche, in edifici, statali e non statali, di interesse artistico o storico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089;
b) ai lavori della stessa natura in edifici, statali e non statali, anche privi di interesse artistico o storico, adibiti a sede di raccolte museali dello Stato o di servizi ad esse inerenti che perseguano finalità artistiche e culturali.
È fatta salva la competenza dei soprintendenti ai monumenti o alle antichità per quanto riguarda la tutela dei caratteri monumentali degli edifici oggetto dei lavori di cui alla lettera a), e la competenza dei soprintendenti alle gallerie o alle antichità per quanto riguarda i lavori di cui alla lettera b).