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DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1968, n. 45

Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1968, n. 240 (in G.U. 28/03/1968, n.81).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-2-1968 al: 28-3-1968
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di dettare norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


La sospensione del corso dei termini prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e estesa, limitatamente ad un periodo di due mesi, ai seguenti comuni:
provincia di Agrigento: Agrigento, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Ribera, Sciacca, Villafranca Sicula;
provincia di Palermo: Balestrate, Bisacquino, Borgetto, Caltavuturo, Chiusa Sclafani, Ciminna, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Monreale, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Scillato, Torretta, Ventimiglia Sicilia;
provincia di Trapani: Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani, nonché la frazione Casa Santa in comune di Erice.
I termini della sospensione di cui al comma precedente decorrono dal 15 gennaio 1968.
Nei comuni indicati nel presente articolo si applicano le altre disposizioni recate dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, salvo l'osservanza delle ulteriori prescrizioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.