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LEGGE 23 gennaio 1968, n. 33

Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/2009)
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Testo in vigore dal:  27-2-1968 al: 30-3-1972
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In aumento alla somma prevista dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità sono iscritte la somma di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968, la somma di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1972 e la somma di lire 2.000 milioni per l'anno 1973.
Entro il limite massimo del 6 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge e della legge 9 giugno 1964, n. 615, possono essere concessi contributi a termini del successivo articolo 7.
L'1 per cento della somma annualmente stanziata ai sensi della presente legge e della legge 9 giugno 1964, n. 615, è destinato alle spese per oneri di carattere generale, relativi all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento.