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LEGGE 7 febbraio 1968, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, concernente la proroga dell'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  10-2-1968 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, recante proroga della addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, con la seguente modificazione:
Il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"I proventi derivanti dall'applicazione del presente decreto, in quanto destinati alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità di competenza esclusiva dello Stato, sono riservati interamente allo Erario".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1968

SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE