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DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1968, n. 12

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1968, n. 182 (in G.U. 22/03/1968, n.76).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-1-1968 al: 22-3-1968
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Nei comuni di Menfi, Montevago, Santa Margherita di Belice,
Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Camporeale, Contessa Entellina, Corleone e Roccamena - colpiti dai terremoti del gennaio 1968 - il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione, è sospeso fino al 31 dicembre 1968, con decorrenza dal 15 gennaio 1968.
Nei comuni di Sambuca di Sicilia, Alcamo, Calatafimi Castelvetrano, Vita e Campofiorito il corso dei termini di cui al comma precedente è sospeso per il periodo di quattro mesi con decorrenza dalla stessa data.
È parimenti sospeso per i periodi rispettivamente suindicati il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 15 gennaio 1968 e pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni suddetti, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici siti nei comuni medesimi e dei contributi consorziali.