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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1967, n. 903

Disciplina della fornitura e della custodia di materiale vario per l'assistenza in natura degli assistibili bisognosi.

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Testo in vigore dal: 29-10-1967
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  87  della  Costituzione; Visti i decreti legislativi
luogotenenziali  31  luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646,
la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonche' la
legge 10 novembre 1964, n. 1225;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio, dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'interno  di  concerto con il
Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  istituita presso la Direzione generale dell'assistenza pubblica
del   Ministero  dell'interno  una  Commissione  con  il  compito  di
esprimere parere sulle proposte relative alla fornitura di effetti di
vestiario,   letterecci   e   di   materiale   vario   da   destinare
all'assistenza  in  natura  con distribuzione gratuita a favore degli
assistibili    bisognosi,    ai   sensi   dei   decreti   legislativi
luogotenenziali  31  luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646,
della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonche'
della legge 10 novembre 1964, n. 1225.
  La   Commissione  consultiva  per  gli  acquisti  e'  composta  del
direttore  della  divisione  "Assistenza  in  natura"  della predetta
Direzione  generale,  con  funzioni  di presidente; di un funzionario
della  Direzione  generale  medesima;  di  un  ufficiale  commissario
esperto    in    merceologia,    designato    dal   Ministero   della
difesa-Esercito;  di  un  funzionario chimico del Laboratorio chimico
centrale  delle  dogane ed imposte indirette, designato dal Ministero
delle  finanze;  di  un  funzionario  della Ragioneria generale dello
Stato  e  di  un funzionario del Provveditorato generale dello Stato,
designati dal Ministero del tesoro; di un funzionario appartenente al
ruolo  tecnico  direttivo  dell'Amministrazione  del  catasto  e  dei
servizi  tecnici  erariali, designato dal Ministero delle finanze; di
un   funzionario  addetto  alla  Direzione  generale  dell'assistenza
pubblica con l'incarico di segretario.
  I   membri   della  Commissione  debbono  rivestire  qualifica  non
inferiore a quella di direttore di sezione o corrispondente.