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LEGGE 9 luglio 1967, n. 572

Modifica agli articoli 57 e 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal: 12-8-1967
al: 31-12-1992
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  sesto  comma dell'articolo 57 del testo unico delle norme sulla
circolazione  stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dai seguenti due:
  "Chiunque,   senza   l'autorizzazione  prevista  dal  comma  terzo,
adibisce  a  trasporto di persone un veicolo destinato a trasporto di
cose, e' punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.
  Chiunque  adibisce  ad  uso  pubblico  un  veicolo destinato ad uso
privato, ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello
per  il quale e' stata rilasciata la carta di circolazione, e' punito
con  la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione stessa
per  un  periodo  da  4  a  8  mesi,  tenuto  conto  delle precedenti
infrazioni   al   divieto   commesse  dal  titolare  della  carta  di
circolazione, nonche' dal conducente sorpreso alla guida del veicolo.
Tale  sospensione  e'  disposta dall'Ispettorato della motorizzazione
civile".