stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 luglio 1967, n. 572

Modifica agli articoli 57 e 91 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  12-8-1967 al: 31-12-1992
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il sesto comma dell'articolo 57 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dai seguenti due:
"Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dal comma terzo, adibisce a trasporto di persone un veicolo destinato a trasporto di cose, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.
Chiunque adibisce ad uso pubblico un veicolo destinato ad uso privato, ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione, è punito con la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione stessa per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto commesse dal titolare della carta di circolazione, nonché dal conducente sorpreso alla guida del veicolo.
Tale sospensione è disposta dall'Ispettorato della motorizzazione civile".